Requisito inderogabile è il Rispetto del principio di
separatezza/incompatibilità
separatezza/incompatibilità
Definiti dal MIPAF gli ambiti della consulenza,
un opportunità per
le aziende agricole siciliane?
Il Reg. (UE) n. 1306/2013 all’art. 12 stabilisce che gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza aziendale (“Farm Advisory System” - FAS). Tale previsione è stata recepita a livello nazionale dall’art. 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.116 che – di fatto – ha istituito in Italia il sistema di consulenza aziendale in agricoltura.
Il rispetto del principio di separatezza è un elemento di
particolare rilievo in relazione all’attuazione del sistema di consulenza
aziendale. I criteri che garantiscono tale principio sono riportati all’art. 3
del Decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 1259 dove, in termini
generali, è stabilito che l’organismo di consulenza non può svolgere alcuna
funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura
e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle
predette erogazioni. Il medesimo articolo rimanda a una successiva circolare
ministeriale la definizione dei dettagli per gli elementi di separatezza delle
funzioni.
La circolare ministeriale (Mipaaf) a tal fine predisposta è
la n. 2306 del 13.6.2016, recante “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura
(art. 1-ter, D.L. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto
interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di
controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza”.
gli AMBITI
DEL SISTEMA DI CONSULENZA fissati dal MIPAF ;
a)
gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di
gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone
condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del
regolamento (UE) n. 1306/2013;
b)
le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite
nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento
della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del
medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c)
misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo
rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della
competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere
corte, all'innovazione e
all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d)
i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri
per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e)
i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri
per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare
l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
f)
le norme di sicurezza sul lavoro e
le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
g)
consulenza specifica per agricoltori
che si insediano per la prima volta;
h)
la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione
della loro attività economica;
i)
la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure
preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie
degli animali e delle piante;
j)
i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati
all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1305/2013;
k)
le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione
delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l)
misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
m)
profili sanitari delle pratiche zootecniche;
n)
l'innovazione
tecnologica ed informatica, l'agricoltura
di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca
al settore primario.
Per maggiori approfondimenti sulle modalità di attuazione
dell’art. 5 del Decreto 3 febbraio 2016 n.1259, si rimanda all’Allegato I –
paragrafo I.3.