La misura 2 nello sviluppo rurale
La base
normativa
La base giuridica della misura 2 è rappresentata dall’art.15
del Regolamento (UE) n. 1305/2013, intitolato “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole”, che definisce:
- gli scopi e i destinatari del sostegno (comma 1)
- i beneficiari (comma 2) i requisiti e le modalità di
selezione dei beneficiari (comma 3)
- gli ambiti della consulenza per quanto riguarda le
categorie di destinatari (comma 4, 5 e 6)
- la possibilità di prestare la consulenza collettivamente,
qualora sia debitamente opportuno e
giustificato (comma 7) i massimali e la durata del sostegno
(comma 8).
La misura 2 rappresenta lo strumento per finanziare
l’implementazione e l’utilizzo del servizio di
consulenza aziendale (o FAS – Farm Advisory Service), che
gli Stati membri sono tenuti a istituire ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
I.2 Gli scopi del sostegno
Il Regolamento per lo sviluppo rurale, all’art. 15, comma 1,
individua i seguenti tre scopi del sostegno:
1. aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i
silvicoltori, altri gestori del territorio e le piccole e
medie imprese (PMI) insediate nelle zone rurali ad avvalersi
di servizi di consulenza per
migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il
rispetto del clima e la resilienza
climatica;
2. promuovere l’avviamento di servizi di consulenza
aziendale, di sostituzione e assistenza alla
gestione delle aziende agricole e di servizi di consulenza
forestale, compreso il sistema di
consulenza aziendale previsto dal Reg. (UE) 1306/2013 (artt.
12, 13 e 14)
3. promuovere la formazione dei consulenti.
Questi tre scopi si traducono in tre corrispondenti
sotto-misure, codificate nella parte 5 del Regolamento
(UE) n. 808 del 2014:
- sotto misura 2.1: sostegno allo scopo di aiutare gli aventi
diritto ad avvalersi di servizi di
consulenza; sotto misura 2.2;
- sostegno per l’avviamento di servizi di consulenza
aziendale, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di
consulenza forestale;
- sotto misura 2.3: sostegno alla formazione dei consulenti.
I beneficiari
A differenza di quanto previsto dalla precedente
programmazione per lo sviluppo rurale, che identificava il beneficiario nell’agricoltore/operatore rurale, il Reg.
(UE) n.1305/2013 individua (art. 15, comma 2) i beneficiari del sostegno nei prestatori dei servizi di
consulenza o di formazione per le sotto misure 2.1 e 2.3, mentre per la sotto misura 2.2 nell’autorità o
nell’organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza, di sostituzione, di assistenza alla gestione
aziendale
Le autorità e gli organismi selezionati per prestare
consulenza, a norma di quanto stabilito al successivo comma 3, devono essere dotati di adeguate risorse in termini
di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in
cui forniscono il servizio.
Si specifica, inoltre, che i beneficiari sono selezionati
mediante inviti a presentare proposte e che la
procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli
appalti pubblici ed è aperta a organismi sia
pubblici che privati
I servizi di consulenza devono anche rispettare gli
obblighi di riservatezza previsti
all’art. 13 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, in
particolare gli Stati Membri (SM) devono garantire
una netta separazione tra attività di consulenza e attività
di controllo.
Gli ambiti della consulenza
Gli ambiti nei quali è possibile prestare consulenza in
relazione all’adesione alla specifica misura dello sviluppo rurale sono individuati ai commi 4, 5 e 6 dell’art.
15 del Reg. (UE) n.1305/2013, distinti in funzione dei destinatari del servizio di consulenza.
Nel dettaglio, gli ambiti della consulenza prestata ai
singoli agricoltori, ai giovani e agli altri gestori del territorio, sono descritti al comma 4, dove si prevede che
la consulenza deve essere erogata in relazione ad almeno una delle priorità dello sviluppo rurale e deve
vertere su almeno uno dei seguenti elementi:
a. obblighi derivanti dal rispetto della condizionalità e
cioè dai Criteri di Gestione Obbligatori
e/o dalle Buone Pratiche Agronomiche e Ambientali (Reg. (UE)
n. 1306/2013 titolo VI capo I);
b. le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente
che danno diritto al pagamento
greening nel I pilastro della PAC (Reg. UE n. 1307/2013
titolo III capo 3) e il mantenimento
della superficie agricola (Reg. 1307/2013 art.4 par.1
lettera c);
c. le misure a livello aziendale previste nei PSR volte
all’ammodernamento dell’azienda, al
perseguimento della competitività, all’integrazione di
filiera, all’innovazione,
all’orientamento al mercato, nonché alla promozione
dell’imprenditorialità;
d. i requisiti definiti dagli Stati Membri per attuare
l’art. 11 par. 3 della Direttiva Quadro sulle
acque;
e. i requisiti definiti dagli SM per attuare l’art. 55 del
Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare il
rispetto dei principi generali della difesa integrata
(art.14 Direttiva 2009/128/CE);
f. le norme sulla sicurezza sul lavoro o le norme di
sicurezza connesse all’azienda agricola; la
consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano
per la prima volta.
g. la consulenza specifica per gli agricoltori che si
insediano per la prima volta.
Possono inoltre essere oggetto di consulenza altri ambiti e
in particolare le informazioni connesse alla
mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo
adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque (allegato I del Reg. (UE) n.1307/2013), oppure
argomenti inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti
relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l’agricoltura
biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche, nonché trasferimento dell’innovazione e
dell’agricoltura di precisione.
Gli ambiti della consulenza per i silvicoltori sono invece
descritti al successivo comma 5, in base al quale laconsulenza deve vertere almeno sui pertinenti obblighi
prescritti dalle Direttive 92/43/CEE (DirettivaHabitat), 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e
dalla Direttiva quadro sulle acque. Inoltre, possono essere oggetto di consulenza anche le tematiche
relative alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda silvicola.
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