giovedì 2 novembre 2017

Farm Advisory System


Requisito inderogabile è il Rispetto del principio di 
separatezza/incompatibilità

Definiti dal MIPAF  gli  ambiti della consulenza, 
un opportunità per
le aziende agricole siciliane?
Il Reg. (UE) n. 1306/2013 all’art. 12 stabilisce che gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza aziendale (“Farm Advisory System” - FAS). Tale previsione è stata recepita a livello nazionale dall’art. 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.116 che – di fatto – ha istituito in Italia il sistema di consulenza aziendale in agricoltura.






Il rispetto del principio di separatezza è un elemento di particolare rilievo in relazione all’attuazione del sistema di consulenza aziendale. I criteri che garantiscono tale principio sono riportati all’art. 3 del Decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 1259 dove, in termini generali, è stabilito che l’organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni. Il medesimo articolo rimanda a una successiva circolare ministeriale la definizione dei dettagli per gli elementi di separatezza delle funzioni.                                                         
La circolare ministeriale (Mipaaf) a tal fine predisposta è la n. 2306 del 13.6.2016, recante “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, D.L. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza”.
    
  gli AMBITI DEL SISTEMA DI CONSULENZA  fissati dal MIPAF ;

a)        gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b)        le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c)        misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte,  all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d)       i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e)        i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
f)         le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
g)        consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
h)        la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
i)          la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
j)          i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
k)        le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l)          misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
m)      profili sanitari delle pratiche zootecniche;
n)        l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura  di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di attuazione dell’art. 5 del Decreto 3 febbraio 2016 n.1259, si rimanda all’Allegato I – paragrafo I.3.



















Nessun commento:

Posta un commento

Post in evidenza

C’è la Sicilia nel Menù del film gastronomico

NinoSutera C’è la Sicilia nel Menù del film gastronomico                                               Regione Enogastronomica d’Europa 20...