Giovanni
Colugnati & Giuliana Cattarossi
lL
Regione favorisce
la transizione verso un modello di sviluppo coerente con il Green New
Deal europeo, orientando in tal senso le programmazioni relative allo
sviluppo rurale.
Il
vasto patrimonio di biodiversità che caratterizza il territorio
italiano è tutelato a vari livelli da un’ampia serie di norme
nazionali e regionali.
La
protezione delle specie è difficilmente attuabile in assenza di una
normativa che stabilisca innanzitutto, sulla base delle più
aggiornate conoscenze scientifiche, quali sono le specie da
proteggere e che regolamenti quindi le conseguenti azioni di
conservazione. Le prime leggi che sono state emanate in Italia in
materia di protezione della biodiversità sono state quelle relative
alla ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali. Con queste
nuove norme si realizza una evoluzione nell’approccio alla
conservazione della biodiversità, che non si limita più alla
elencazione delle specie da proteggere, ma richiede l’elaborazione
di strategie per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo
sostenibile.
A
partire dagli anni Novanta si è registrato un incremento nella
emanazione di leggi, in parte dovuto anche alla necessità di
recepire le diverse Direttive europee. Con queste nuove norme si
realizza una evoluzione nell’approccio alla conservazione della
biodiversità, che non si limita più alla elencazione delle specie
da proteggere, ma richiede l’elaborazione di strategie per la
conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile.
La
Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, “detta
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree
naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale del paese”.
I territori caratterizzati da rilevante valore naturalistico e
ambientale sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di
gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti
finalità:
1.
conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali
o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni
paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici;
2.
applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche
mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
3.
promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili;
4.
difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
La
Legge 394/1991 è stata modificata in parte dalla Legge n. 426 del 9
dicembre 1998: “Nuovi
interventi in campo ambientale”.
Ma
l’8 febbraio 2022, la
Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, in seconda
deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
il disegno di legge di riforma costituzionale, già approvato dal
Senato con doppia deliberazione: così, con
la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della Legge
costituzionale n. 1/2022 “la
tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni”
viene inserita tra i principi fondamentali dalla Carta
costituzionale.
La
legge costituzionale introduce modifiche a due articoli della
Costituzione e consta di tre articoli, dei quali il primo prevede
l’introduzione di un nuovo comma nell’art. 9 Cost., il secondo
modifica l’art. 41 Cost., il terzo introduce una clausola di
salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli
animali.
La
versione originaria dell’art. 9 Cost. fa menzione della tutela del
paesaggio e del patrimonio storico e artistico, mentre l’ambiente
non viene espressamente nominato nella Carta costituzionale se non
nelle materie di competenza esclusiva statuale (art. 117 c. 2 lett.
s) Cost.) ove è prevista la “tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”.
Il DDL, con la modifica all’articolo 9 Cost., reca una portata più
ampia
giacché si riferisce all’ambiente, all’ecosistema e alla
biodiversità.
L’art.
41 Cost.
si trova nella parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”,
nel titolo III, rubricato “rapporti economici”. Attualmente, è
composto da tre commi e la riforma prevede l’introduzione di alcuni
“incisi”, qui riportati per chiarezza in grassetto:
l'iniziativa economica privata è
libera;
non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
salute, all’ambiente,
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
la legge determina i programmi e
i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e
ambientali.
La
ratio
della riforma consiste nel considerare l’ambiente non come una res
ma come un valore primario costituzionalmente protetto (Ferrari,
2021).
Inoltre, tale tutela è rivolta ai posteri, ossia alle generazioni
future e si tratta di una formulazione assolutamente innovativa nel
testo costituzionale.
La
modifica è in linea con la normativa europea; si ricorda, infatti,
che la Carta
di Nizza
(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), si occupa della
tutela dell’ambiente all'art. 37, stabilendo che "Un
livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e
garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".
Anche il Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE)
all’art. 191 definisce la politica comunitaria in ambito ambientale
individuando gli obiettivi da raggiungere.
Per
la prima volta, viene introdotto nella Costituzione il riferimento
agli animali.
Sempre
all’interno dell’art. 9, la legge n. 1/2022 prevede una riserva
di legge, stabilendo che il legislatore definisca le forme e i modi
di tutela.
Si
tratta di una novità degna di nota che segue l’orientamento della
normativa europea; infatti, l’art. 13 del Trattato sul
Funzionamento dell’UE precisa che: «[…] l'Unione
e gli Stati Membri devono, poiché gli animali
sono esseri senzienti,
porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre
rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati
Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni
culturali ed eredità regionali».
L’importanza di questa norma consiste nel riconoscere dignità agli
animali che non vengono più considerati alla stregua di cose.
La
riforma introduce due nuovi limiti rispetto a quelli già esistenti
entro i quali può essere svolta l’iniziativa economica privata.
Essa non deve recare danno: alla salute, all’ambiente, alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
I
primi due limiti
(salute
e ambiente) vengono anteposti agli altri, dando in tal modo
attuazione al novellato art. 9 Cost. che menziona la tutela
dell’ambiente come valore primario da tutelare. Inoltre, la
destinazione e il coordinamento dell'attività economica pubblica e
privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per fini
ambientali.
Leggi
regionali e il caso Sicilia. Le Province Autonome e quasi tutte le
Regioni dispongono di provvedimenti legislativi finalizzati alla
protezione della flora spontanea, nei quali sono specificate, tramite
liste allegate, le entità da tutelare. Tali provvedimenti sono stati
emanati a partire dai primi anni settanta. La maggior parte delle
Regioni hanno un unico riferimento normativo, mentre altre, come
Friuli Venezia Giulia, Molise ed Umbria, hanno integrato i primi
provvedimenti con leggi più recenti e nuove liste.
La
regione Siciliana recentemente ha emanato la Legge Regionale n. 21
del 29 07 2021, “Disposizioni
in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei
prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in
agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime”,
recanti azioni a difesa della salute, dell'ecosistema, della
biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli siciliani.
Una
legge unica nel suo genere, quasi innovativa nel panorama regionale
italiano, quando all’art. 1. Finalità 1, decreta che,
nel rispetto dei principi della Costituzione e della normativa
dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 14, lettera a)
dello Statuto della Regione, anche allo scopo di innalzare i livelli
minimi di tutela della salute e di protezione ambientale previsti
dalla normativa statale, con la presente legge promuove: a) la tutela
della salute umana, dell'ambiente naturale, della biodiversità,
degli ecosistemi e delle attività agricole; b) il contrasto alla
desertificazione, al rischio idrogeologico e agli incendi; c) la
tutela dei prodotti agricoli siciliani e di tutti i settori
produttivi correlati; d) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai
criteri dell'agroecologia; e) un efficiente servizio di controlli e
verifiche del settore agroalimentare.