Mariangela Miceli
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ DEL NUOVO PIANO STRATEGICO DELLA PAC
Il Nuovo regolamento di esecuzione 2022/129 in raccordo con il Reg. 2115/2021 così come modificato dalla Commissione europea è intervenuto in materia di comunicazione e pubblicità del nuovo Piano strategico della PAC.
L’introduzione
della novella legislativa ha sicuramente il pregio di apportare un
significativo apporto non solo alla gestione del Piano Strategico ma ha posto
tra gli obiettivi centrali quella di una massiccia opera pubblicitaria ad opera
degli Stati Membri e delle Autorità di Gestione.
Appare
significativa l’introduzione nel regolamento 129 dell’articolo 123, paragrafo
2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione deve
garantire che sia data pubblicità ai piani strategici della PAC svolgendo
azioni di comunicazione e visibilità presso il pubblico, i potenziali
beneficiari e i gruppi destinatari pertinenti. Infine a norma dell’articolo
124, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di
gestione deve mettere a disposizione del comitato di monitoraggio le
informazioni necessarie per esaminare l’attuazione delle azioni di
comunicazione e visibilità.
Il fine
ultimo è quello di porre non solo la comunicazione e la pubblicità tout court
del nuovo Piano Strategico della PAC ma
lo scopo appare ancora più nobile: la
Commissione, infatti, mira a garantire ed a fornire ai potenziali
beneficiari ogni informazione utile al fine di rendere fattibili e attuali gli
investimenti di spesa.
Infatti, la Commissione prevede atti di informazione, pubblicità e visibilità al fine di informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso. La stessa commissione può prevedere atti di esecuzione uniformi al fine di dare esecuzione alla predetta attività.
L’allegato
III del reg. 129 appare ancora più chiarificatore, nello specifico si occupa
dei Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità, ponendo
l’accento al par. 1.3 che l’autorità di gestione garantisce, entro sei mesi
dall’adozione della decisione della Commissione che approva il piano strategico
della PAC, sia attivo un sito web sul quale reperire informazioni sul piano
strategico sotto la sua responsabilità, riguardanti gli obiettivi, le attività,
le possibilità di finanziamento disponibili, nonché i risultati attesi e,
non
appena disponibili, quelli effettivi. Il sito si rivolge al pubblico e ai
potenziali beneficiari di cui all’articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del
regolamento (UE) 2021/2115.
Il par. 1.4.
disciplina, invece, l’attività dell’autorità di gestione che assicurerà la pubblicazione sul sito web di
cui al punto 1.3 di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati
pianificati e delle scadenze per le domande, aggiornato almeno tre volte
all’anno, con i dati
indicativi
seguenti:
a) area
geografica interessata;
b)
interventi e obiettivi specifici interessati;
c)
tipologia di richiedenti ammissibili;
d)
importo totale del sostegno;
e) data di inizio e di fine del periodo di presentazione delle domande.
Non
appare superfluo anche evidenziare che il Reg. pone una normazione anche in
riferimento alla “Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR”, la
disciplina appare di assoluta importanza poiché il fondo FEASR è il primo fondo
a cui accedono, ad esempio, giovani agricoltori, imprenditori agricoli e
simili.
L’utilizzo,
quindi, di una maggiore comunicazione
non solo istituzionale ma fattiva, permetterà una maggiore informazione e
determinerà quella che può essere una migliore spesa e investimento dei Fondi
strutturali.
Appare
utile ricordare, infatti, che tra le operazioni finanziabili vi sono:
-
operazioni che consistono nel finanziamento di
infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa
pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti
finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000
EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico,
in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche
tecniche di cui all’allegato II non appena inizia l’attuazione materiale delle
operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell’ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR […].
Appare chiaro che i Regolamenti sopra citati non vogliano semplicemente operare una comunicazione pubblicitaria in termini tradizionali, ma vogliano considerare il beneficiario quale primo fra i primi a dover conoscere delle iniziative legate al Piano Strategico della PAC al fine di rende efficace ed efficiente le operazioni legate a questa importante operazione di sostegno euro unitaria.
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