Daniela Tornetta
Pubblichiamo il testo con
le regole di utilizzo del Marchio "Agricoltore allevatore custode
dell'agrobiodiversità" che diventerà operativo dal 2026
Il Decreto Ministeriale segna
una tappa fondamentale per il settore agricolo italiano, introducendo il
marchio collettivo figurativo “Agricoltore Allevatore Custode
dell’Agrobiodiversità” che intende valorizzare e promuovere le attività di
agricoltori e allevatori custodi, impegnati nella conservazione delle risorse
genetiche a rischio di estinzione o erosione genetica.
La creazione del marchio
è radicata nella Legge n. 194 del 1° dicembre 2015, volta alla tutela
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Tale norma ha
istituito strumenti chiave come:
- L’Anagrafe Nazionale della
Biodiversità,
- Il Comitato Permanente per la
Biodiversità,
- La Rete Nazionale per la
conservazione delle risorse genetiche,
- Il Portale Nazionale per il
monitoraggio e la diffusione delle informazioni.
Il marchio, operativo dal
1° gennaio 2026, rappresenterà un riconoscimento distintivo per gli
agricoltori e allevatori iscritti nella Rete Nazionale della Biodiversità,
rafforzando la visibilità delle loro attività e la percezione del valore del
loro lavoro.
Il marchio è definito
come figurativo e non commerciale, destinato esclusivamente ai servizi di
agricoltura e allevamento correlati alla conservazione delle risorse genetiche.
È regolato da precise norme d’uso che ne garantiscono l’integrità e
l’autenticità, evitando utilizzi impropri o commercializzazioni indebite. Tra
le regole principali:
- deve essere accompagnato
dall’indicazione della specie, varietà o razza custodita.
- non può essere integrato in
denominazioni sociali o sovrapposto ad altri marchi.
- non è consentito il suo uso su
prodotti, etichette o packaging.
2) Modalità di utilizzo
del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”
Gli agricoltori e
allevatori interessati a utilizzare il marchio collettivo "Agricoltore
Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità" devono seguire una
procedura precisa, definita dal Regolamento d’Uso incluso nel Decreto
Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023.
Ecco i passaggi
principali:
1. Iscrizione alla Rete
Nazionale della Biodiversità
Gli agricoltori e
allevatori devono essere iscritti alla Rete Nazionale della
Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare, che garantisce il
riconoscimento ufficiale come custodi delle risorse genetiche.
Come fare l’iscrizione
- Inoltrare una richiesta tramite
il Portale Nazionale dell’Agrobiodiversità, seguendo la procedura
indicata.
- Dimostrare di operare nella
conservazione "in situ" (nel proprio ambiente naturale) o
"on farm" (nel contesto aziendale) di specie, varietà o razze
vegetali e animali a rischio di estinzione o erosione genetica.
- Soddisfare i requisiti stabiliti
dal D.M. 10400 del 24 ottobre 2018, che disciplina l'iscrizione alla
Rete.
2. Ottenimento
dell’Autorizzazione
Dopo la verifica dei
requisiti, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e
delle Foreste (MASAF) autorizzerà formalmente l’uso del marchio.
- L’autorizzazione viene comunicata
ufficialmente dal MASAF.
- Solo a partire dalla data di
trasmissione dell’autorizzazione sarà possibile utilizzare il marchio.
3. Utilizzo conforme del
Marchio
Una volta autorizzati,
gli agricoltori e allevatori devono utilizzare il marchio rispettando le
indicazioni del Regolamento d’Uso. In particolare:
- Ambiti Consentiti: Il marchio può
essere utilizzato in comunicazioni istituzionali, materiale promozionale e
documentazione aziendale che riguardano le attività di conservazione delle
risorse genetiche.
- Indicazione delle Risorse: Ogni
utilizzo del marchio deve essere accompagnato dall'indicazione della
specie, varietà o razza custodita, riportata al di sotto del logo, con
carattere Calibri bold e dimensioni proporzionate al logo
stesso.
- Limitazioni: È vietato l'uso del
marchio su prodotti, etichette o confezioni destinate alla vendita. Non
può essere integrato in denominazioni sociali né sovrapposto ad altri
marchi.
3)
Chi sono e come si diventa agricoltori e allevatori custodi
Secondo quanto disposto
dalla Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 gli agricoltori
e allevatori custodi sono:
- Agricoltori: coloro che si impegnano
nella conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche
vegetali di interesse agricolo e alimentare locali, a rischio di
estinzione o erosione genetica. Operano principalmente all’interno delle
proprie aziende agricole, preservando specie e varietà tradizionali e
locali.
- Allevatori: coloro che si dedicano
alla conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche
animali, incluse razze autoctone o locali, anch’esse a rischio di
estinzione o erosione genetica.
Ogni regione ha un
suo registro delle risorse genetiche e un elenco degli
agricoltori e degli allevatori custodi come previsto dalla Legge 194
del 2015 che definisce gli agricoltori custodi come “gli
agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda
agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse
alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione
genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province
autonome".
Fermo restando quanto
previsto dalla legge 1° dicembre 2015 n. 194, secondo quanto stabilito
dall'art. 2 della Legge del 28.02.2024 n. 24, sono agricoltori
custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o
associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo
2135 del codice civile, nonchè le società cooperative del settore agricolo e
forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:
a. manutenzione
del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del
paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonchè cura
e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e
della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi;
b. custodia
della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle
varieta' colturali locali;
c. allevamento
di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
d. conservazione
e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
e. contrasto
all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo
del suolo;
f. contrasto
alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle
siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di
piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
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