venerdì 6 dicembre 2024

Marchio di agricoltore allevatore custode dell'agrobiodiversità: le regole di utilizzo

 Daniela Tornetta

 


Pubblichiamo il testo con le regole di utilizzo del Marchio "Agricoltore allevatore custode dell'agrobiodiversità" che diventerà operativo dal 2026

Il  Decreto Ministeriale   segna una tappa fondamentale per il settore agricolo italiano, introducendo il marchio collettivo figurativo “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità” che intende valorizzare e promuovere le attività di agricoltori e allevatori custodi, impegnati nella conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione o erosione genetica. 

La creazione del marchio è radicata nella Legge n. 194 del 1° dicembre 2015, volta alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Tale norma ha istituito strumenti chiave come:

  • L’Anagrafe Nazionale della Biodiversità,
  • Il Comitato Permanente per la Biodiversità,
  • La Rete Nazionale per la conservazione delle risorse genetiche,
  • Il Portale Nazionale per il monitoraggio e la diffusione delle informazioni.

Il marchio, operativo dal 1° gennaio 2026, rappresenterà un riconoscimento distintivo per gli agricoltori e allevatori iscritti nella Rete Nazionale della Biodiversità, rafforzando la visibilità delle loro attività e la percezione del valore del loro lavoro.

Il marchio è definito come figurativo e non commerciale, destinato esclusivamente ai servizi di agricoltura e allevamento correlati alla conservazione delle risorse genetiche. È regolato da precise norme d’uso che ne garantiscono l’integrità e l’autenticità, evitando utilizzi impropri o commercializzazioni indebite. Tra le regole principali:

  • deve essere accompagnato dall’indicazione della specie, varietà o razza custodita.
  • non può essere integrato in denominazioni sociali o sovrapposto ad altri marchi.
  • non è consentito il suo uso su prodotti, etichette o packaging.

2) Modalità di utilizzo del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”

Gli agricoltori e allevatori interessati a utilizzare il marchio collettivo "Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità" devono seguire una procedura precisa, definita dal Regolamento d’Uso incluso nel Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023.

Scarica il testo del Regolamento di utilizzo del Marchio "Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità".

Ecco i passaggi principali: 

1. Iscrizione alla Rete Nazionale della Biodiversità

Gli agricoltori e allevatori devono essere iscritti alla Rete Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare, che garantisce il riconoscimento ufficiale come custodi delle risorse genetiche.

Come fare l’iscrizione

  • Inoltrare una richiesta tramite il Portale Nazionale dell’Agrobiodiversità, seguendo la procedura indicata.
  • Dimostrare di operare nella conservazione "in situ" (nel proprio ambiente naturale) o "on farm" (nel contesto aziendale) di specie, varietà o razze vegetali e animali a rischio di estinzione o erosione genetica.
  • Soddisfare i requisiti stabiliti dal D.M. 10400 del 24 ottobre 2018, che disciplina l'iscrizione alla Rete.

2. Ottenimento dell’Autorizzazione

Dopo la verifica dei requisiti, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) autorizzerà formalmente l’uso del marchio.

  • L’autorizzazione viene comunicata ufficialmente dal MASAF.
  • Solo a partire dalla data di trasmissione dell’autorizzazione sarà possibile utilizzare il marchio.

3. Utilizzo conforme del Marchio

Una volta autorizzati, gli agricoltori e allevatori devono utilizzare il marchio rispettando le indicazioni del Regolamento d’Uso. In particolare:

  • Ambiti Consentiti: Il marchio può essere utilizzato in comunicazioni istituzionali, materiale promozionale e documentazione aziendale che riguardano le attività di conservazione delle risorse genetiche.
  • Indicazione delle Risorse: Ogni utilizzo del marchio deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, varietà o razza custodita, riportata al di sotto del logo, con carattere Calibri bold e dimensioni proporzionate al logo stesso.
  • Limitazioni: È vietato l'uso del marchio su prodotti, etichette o confezioni destinate alla vendita. Non può essere integrato in denominazioni sociali né sovrapposto ad altri marchi.

 

3) Chi sono e come si diventa agricoltori e allevatori custodi

Secondo quanto disposto dalla Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 gli agricoltori e allevatori custodi sono:

  • Agricoltori: coloro che si impegnano nella conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agricolo e alimentare locali, a rischio di estinzione o erosione genetica. Operano principalmente all’interno delle proprie aziende agricole, preservando specie e varietà tradizionali e locali.
  • Allevatori: coloro che si dedicano alla conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche animali, incluse razze autoctone o locali, anch’esse a rischio di estinzione o erosione genetica.

Ogni regione ha un suo registro delle risorse genetiche e un elenco degli agricoltori e degli allevatori custodi come previsto dalla Legge 194 del 2015 che definisce gli agricoltori custodi come “gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome".

Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015 n. 194, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge del 28.02.2024 n. 24, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonchè le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

a.    manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonchè cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi; 

b.   custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali;

c.    allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; 

d.   conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; 

e.    contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; 

f.     contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.




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